
E’ scattato l’allarme (speriamo eccessivo) sulla possibilità o meno di punire penalmente i vari Lusi, Belsito, Fiorito, Maruccio e affini per i furti o il cattivo uso dei fondi destinati al finanziamento pubblico dei partiti… l’art 9 della legge 6 luglio 2012 ,n.96, in questo comune e maniacale gioco di rimandi e saltelli da una legge all’altra, chiede l’applicazione dell’art 9 della legge 24 novembre 1981 che, in caso di falsificazione dei bilanci, così si esprime ” Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.” ( Cioè la sanzione amministrativa ndr.)
Giuseppe Calderisi PDL e Gianclaudio Bressa PD, in qualità di relatori della legge 6 luglio 1912, n.96 e quindi fonti di interpretazione autentica, sono sicuri che i rischi non ci sono perché la sanzione pecuniaria per il reato di presentazione al Parlamento di bilanci falsificati non può incidere per esempio sul reato di “Truffa aggravata ” di cui è anche imputato per esempio Belsito, che a ogni buon conto seguirebbe un percorso autonomo. Tuttavia qualche dubbio sussiste perchè l’art. 9 della legge del 1981 parla in generale di “Fatto” punibile solo in via amministrativa e non specificamente di falso in bilancio, quindi di fronte a un tribunale potrebbe prevalere un’interpretazione giudiziale di diverso tenore che nel “fatto” potrebbe ricomprendere più ipotesi di reato, anche perchè la legge del 2012, all’art. 9 parla genericamente di presentazione di dati difformi o omissivi rispetto alle scritture contabili senza specificare se si tratta di mero errore o di truffa e dolo. In questa disposizione di legge si parte quindi dal presupposto che ci sia uno scarto di difformità od omissione rispetto a scritture contabili che si presuppone siano “corrette”, ma se le scritture contabili sono scorrette sin dall’inizio in che razza di ginepraio ci si va a cacciare?
E poi perchè qundo c’è un rimando a una o più leggi non si scrive tassativamente nella nuova legge il contenuto della norma più antica… Pare che dei contenuti dubbiosi della legge del 1912 ,non si siano resi conti nemmeno gli estensori della norma perchè non avevano presente il testo della norma a riferimento…
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