I finanziamenti pubblici sono incostituzionali: lo dice la Corte dei Conti

Corte-dei-Conti-tuttacronacaIl procuratore del Lazio della Corte dei Conti, Raffaele De Dominicis, che ha sollevato la questione di legittimità davanti alla Consulta, ha sostenuto che le leggi che hanno reintrodotto il finanziamento pubblico dei partiti, a partire dal 1997, sarebbero “incostituzionali” perché “elusive e manipolative del risultato referendario” del 1993. Lo stesso procuratore ha reso noto che la decisione è stata presa nell’ambito dell’indagine istruttoria aperta nei confronti dell’ex amministratore-tesoriere della Margherita, Luigi Lusi, sotto processo anche penalmente per illecite sottrazioni di denaro pubblico. La procura contabile solleva la questione di legittimità, ricordando che gli elettori in occasione del referendum fornirono “una risposta decisamente negativa in relazione alla persistenza delle erogazioni di contributi statali a beneficio dei partiti politici e dei movimenti e/o gruppi ad essi collegati”. Stando alla procura, le disposizioni posteriori “sono da ritenersi apertamente elusive e manipolative del risultato referendario, e quindi materialmente ripristinatorie di norme abrogate”. Per la Corte dei Conti, quindi, “tutte le disposizioni impugnate, a partire dal 1997 e, via via riprodotte nel 1999, nel 2002, nel 2006 e per ultimo nel 2012, hanno ripristinato i privilegi abrogati col referendum del 1993, facendo ricorso ad artifici semantici, come il rimborso al posto del contributo; gli sgravi fiscali al posto di autentici donativi; così alimentando la sfiducia del cittadino e l’ondata disgregante dell’anti-politica”. Dalla normativa contestata, poi, deriva per il procuratore De Dominicis “la violazione del principio di parità e di eguaglianza tra i partiti e dei cittadini che, per mezzo dei partiti stessi, intendono partecipare alla vita democratica della Nazione. Infatti – argomenta – i rimborsi deducibili dal meccanismo elettorale risultano estesi, dopo il 2006, a tutti e cinque gli anni del mandato parlamentare, in violazione del carattere giuridico delle erogazioni pubbliche, siccome i trasferimenti erariali, a partire dal secondo anno, non solo si palesano come vera e propria spesa indebita, ma assunti in violazione del referendum dell’aprile 1993”. La differenziazione degli importi dei rimborsi dopo il primo anno dalle elezioni, inoltre, “si configura arbitraria e discriminatoria perché consolida la posizione di vantaggio solo di quei partiti che hanno raggiunto la maggioranza politico-parlamentare”.

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