L’imputato è un inserviente bresciano di un asilo accusato di violenze sessuali su quattro bambini, che sarebbero state commesse nel 2001.
Sentenze, fra Brescia e Milano:
nel 2004 il tribunale lo condanna a 15 anni.
Nel 2006 la Corte d’Appello conferma la condanna.
Nel 2007 la Cassazione annulla la sentenza.
Nel 2008 nel processo bis la Corte d’Appello lo assolve.
Ma la Cassazione nel 2009 annulla l’assoluzione.
Processo tris: nel 2011 la Corte d’Appello lo assolve di nuovo.
Nel 2012 la Cassazione annulla ancora l’assoluzione.
Processo quater nel 2013: Corte d’Appello condanna a 13 anni.
Si attende ora il verdetto della Cassazione.
Sarà il nono grado di giudizio. Per fare un paragone con processi super controversi della nostra storia, per la strage di Piazza Fontana ci sono stati 8 gradi di giudizio, per l’omicidio del commissario Luigi Calabresi 7 gradi.
Il caso, spiega Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, è finito alla corte di Strasburgo
“Tralasciando il merito intricato di una vicenda delicatissima che a quasi 12 anni dai fatti afferra ancora non solo l’imputato ma anche le parti civili dei bimbi e delle loro famiglie, la difesa ora sperimenta due questioni più generali: una sulla tenuta della regola della condanna solo se «oltre ogni ragionevole dubbio», e l’altra sull’apparente impossibilità di prospettare alla giustizia europea una eventuale durata irragionevole del processo italiano se prima il processo stesso, in un gioco di rimbalzi di annullamenti e controannullamenti, non finisce mai perché mai diventano definitive o l’assoluzione o la condanna.
Sul primo versante il professore Guglielmo Gulotta, specie dopo l’archiviazione di tre iniziali coindagati nella scuola e l’assoluzione di altre tre coimputate, pone a raffronto la peculiare sequenza di altalenanti decisioni con il secondo comma dell’articolo 530 del codice di procedura, in base al quale il giudice è obbligato a pronunciare sentenza di assoluzione non solo quando «manca la prova» che il fatto sussiste, ma anche quando questa prova è «insufficiente o contraddittoria»: e allora, nella prospettiva della difesa, già questa «massa eterogenea di decisioni tra loro diametralmente opposte», con differenti principi di valutazione della prova additati perfino dalla stessa sezione di Cassazione in due diversi giudizi (ovviamente con giudici diversi) a proposito del possibile «contagio dichiarativo» tra bimbi o fra bimbi e genitori, sarebbe dimostrazione del fatto che una eventuale nuova condanna non potrebbe superare la soglia dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» disegnata nel tempo dalla giurisprudenza di legittimità.
La seconda questione appare più concreta e verte sul principio della «ragionevole durata» del processo, sancita dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) e incorporata dall’articolo 111 della Costituzione italiana. Un numero secco per stabilire quanti anni sia «ragionevole» che duri un processo non esiste e nemmeno potrebbe esistere, dipendendo dalla combinazione di una pluralità di fattori come la complessità del caso, il comportamento dell’imputato, la condotta delle varie autorità giudiziarie. E un imputato può dolersi davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo della pretesa irragionevole durata del suo processo soltanto quando abbia finito di utilizzare tutti i rimedi (non solo presenti in teoria ma anche effettivi in concreto) offerti dall’ordinamento del suo Paese, quindi in Italia per definizione solo quando abbia esperito tutti i gradi di giudizio sino al passare in giudicato definitivo di una sentenza in Cassazione. Ma il sistema italiano non ha una norma di chiusura che scongiuri l’eventualità che un processo non approdi mai a una conclusione in un tempo ragionevole a causa dei possibili ripetuti annullamenti con rinvio da parte della cassazione, e delle successive impugnazioni delle sentenze di merito di condanna (da parte della difesa) o di assoluzione (da parte dell’accusa).”