Forse i tempi sono maturi e finalmente i reati ambientali avranno un articolo nel nostro codice penale. Fino a oggi infatti, nonostante gli scempi e i disastri ambientali che hanno riempito le pagine dei giornali, i reati legati all’ambiente non hanno trovato posto nel nostro ordinamento. Ora si è vicino alla risoluzione del problema? C’è chi lo spera, anche se davvero sembra essere tardi, con un’Italia ferita a morte nel suo patrimonio naturalistico e culturale che avrebbe da solo potuto, in tempo di crisi, traghettare il nostro Paese alla ripresa e che invece è rimasto schiacciato sotto la scarsità di fondi e incapacità gestionale. Le pene per chi oggi commette un reato contro il nostro patrimonio ambientale sono blande, quasi inesistenti e sostanzialmente si fermano a una sanzione di tipo economico, senza intaccare la fedina penale di chi commette il reato.
Come spiega La Stampa:
A tentare di spostare in avanti le lancette della storia è il testo unificato approvato all’unanimità dalla Commissione Giustizia di Montecitorio, in prossimità delle vacanze natalizie, che accorpa ben tre disegni di leggi presentati in questa legislatura (a firma di Ermete Realacci, Salvatore Micillo e Tommaso Pellegrino). Al testo unificato ha lavorato anche una Commissione di studio ad hoc nominata dal ministro dell’ambiente e presieduta dal gip Raffaele Piccirillo. Ma come è accaduto al vecchio pescatore di Hemingway, a furia di passaggi di mano e compromessi al ribasso della strana maggioranza, dell’enorme pesce all’amo è rimasto poco più che la lisca. Alla fine, vedono la luce solo due nuovi delitti: inquinamento e disastro ambientale. E se il primo è una novità assoluta, il secondo in realtà ha fatto da tempo la sua comparsa nei tribunali grazie all’interpretazione estensiva dell’art.434 del codice penale, il disastro innominato, che ha compreso anche quello ambientale.
Ciò che più conta è che per la prima volta nel campo ambientale si cambia paradigma giuridico: si passa da una impostazione penalistica che punisce situazioni di “pericolo astratto” a una in cui si sanziona il “danno effettivo”. Nel primo caso si puniscono mere inadempienza di prescrizioni normative, nel secondo i danni effettivamente arrecati. Anche se è un’arma a doppio taglio: se fino a oggi un’azienda che scarica illegalmente in un fiume viene punita (poco e male) solo perché non ha alcuna autorizzazione oppure perché ne ha travalicato i limiti, con la riforma per contestare uno dei due nuovi delitti occorrerà dimostrare e quantificare il danno causato. Salto di qualità pericoloso, ma necessario.
Sicuramente positivi sono le circostanza aggravanti per i reati ambientali previste dal testo, sia nei casi dell’associazione a delinquere che, soprattutto, nel caso del coinvolgimento di pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio; visti i livelli di corruzione in materia ambientale una aggravante più che benvenuta.
Riforma ridotta all’osso, si diceva. Se da un parte non fa cenno alcuno ai reati nel ciclo del cemento (si pensi all’abusivismo edilizio, anche in aree a rischio), dall’altra ha rimesso nel cassetto altri delitti, invece presenti nei disegni di legge originari, come il “Danno ambientale, l’”Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica o delle bellezze naturali”, la “Frode ambientale” e l’”Impedimento al controllo”. Meglio di niente, certo. Ma si può fare di più?.